Ferma restando l’assenza di specifici chiarimenti ufficiali sulla possibilità di applicare l’istituto della remissione in bonis alla mancata presentazione delle comunicazioni per fruire del credito d’imposta investimenti 4.0 ex art. 6 del DL 39/2024, l’Agenzia delle Entrate, con riferimento ai diversi crediti d’imposta energia e gas, con la ris. 19.6.2023 n. 27 aveva affermato che il mancato invio della comunicazione prevista per l’utilizzo di tali incentivi poteva essere sanata con la remissione in bonis. Ciò considerando che la comunicazione non rappresentava un elemento costitutivo dei crediti richiamati.
Le stesse considerazioni dovrebbero valere anche per le comunicazioni relative all’utilizzo del bonus investimenti 4.0 ex L. 178/2020.
Pertanto, prima dell’utilizzo del credito d’imposta 4.0, sembrerebbe possibile:
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presentare tardivamente dapprima la comunicazione preventiva e successivamente quella di completamento entro il 31.10.2024, termine di presentazione del modello Redditi (prima dichiarazione utile);
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versare contestualmente la sanzione di 250,00 euro in relazione a ciascuna comunicazione trasmessa.