Con un avviso pubblicato il 22.10.2024 sul proprio sito internet, il Ministero del Turismo ha informato che “è emersa l’opportunità di uniformare il termine entro cui i soggetti interessati hanno l’obbligo di munirsi del CIN che deve, pertanto, intendersi fissato nella data del 1° gennaio 2025, pena l’applicazione delle sanzioni previste” dall’art. 13-ter del DL 145/2023, come conv. dalla L. 191/2023.
Per effetto dell’avviso, già recepito nelle FAQ del portale della BDSR (aggiornate al 22.10.2024), quindi, il termine entro cui i locatori di abitazioni con contratti di locazioni brevi o turistiche, nonché i gestori di strutture ricettive alberghiere o extralberghiere dovranno chiedere e ottenere il CIN è fissato all’1.1.2025 per tutti. Dal 2.1.2025 scatteranno quindi le sanzioni. In assenza della proroga, in alcuni casi, il termine sarebbe già scaduto il 2.11.2024, data di operatività delle norme sul CIN.
A quanto si legge nelle FAQ, solo nel caso in cui i vari termini “mobili” (ad esempio, quello di 30 giorni dall’ottenimento del CIR) scadano dopo l’1.1.2025, il termine resta fissato dalle “vecchie” regole.