L'art. 6 del DLgs. 141/2024, in vigore dal 4.10.2024, introducendo il co. 2-quater dell'art. 67 del DPR633/72, ha previsto la possibilità per l'Amministrazione doganale di pretendere dagli importatori la prestazione di una cauzione necessaria a fruire del c.d. "regime 42", il quale consente di sospendere la debenza dell'IVA all'importazione se i beni sono destinati a un altro Stato membro dell'Unione europea.
Secondo il tenore del nuovo art. 67 co. 2-quater del DPR 633/72, la richiesta della cauzione da parte dell'Agenzia delle Dogane dovrebbe avvenire, previa analisi dei rischi dell'importatore e richiesta della documentazione necessaria per fruire del regime sospensivo (numero di partita IVA dell'importatore, numero di identificazione IVA del cessionario Ue, nonché ulteriori documenti idonei a provare l'effettivo trasferimento dei beni in un altro Stato membro).
La cauzione da presentare è pari all'ammontare dell'IVA all'importazione che non viene applicata e potrà essere incamerata dall'Autorità doganale se la documentazione richiesta non perviene entro 45 giorni dalla data di svincolo delle merci oppure se i documenti non sono ritenuti sufficienti a provare l'effettivo trasferimento dei beni oggetto di importazione nell'altro Stato membro.