L'Autore si sofferma sulle peculiarità della "tassazione in entrata" del trust, prevista dall'art. 4-bis del DLgs. 346/90, introdotto dal DLgs. 139/2024, nell'esercizio del potere delegato di riforma delle imposte indirette.
Viene precisato che si tratta di un'imposizione opzionale sostitutiva, che consente di applicare l'imposta di donazione al momento del conferimento dei beni in trust, anziché al momento dell'effettivo trasferimento al beneficiario. Secondo l'Autore, per determinare le aliquote e franchigie applicabili, occorre guardare alle "categorie di beneficiari", come individuate dagli artt. 7 e 56 del DLgs.346/90, ovvero:
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coniuge e parenti in linea retta;
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fratelli e sorelle;
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altri parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado;
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altri soggetti.
Per individuare i beneficiari bisogna considerare l'atto istitutivo o altro atto scritto antecedente il trasferimento dal disponente al trustee.