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Dividendi e royalties - ritenute ridotte in base a direttive europee e convenzioni - nozione di beneficiario effettivo (cass. 3.9.2024 n. 23628 e14.10.2024 n. 26640)

Pubblicato il 31 ottobre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di provare la natura di beneficiario effettivo della società percipiente non residente per i flussi di reddito in uscita dall'Italia, occorre effettuare tre test a cascata:
  • il "substantive business activity test", finalizzato a verificare che la società svolga un'attività economica effettiva e non rappresenti una costruzione artificiosa;
  • il "dominion test", che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti, senza che vi siano obblighi di rimettere il flusso reddituale ad un terzo;
  • il "business purpose test", che verifica le ragioni economiche dell'interposizione della società percipiente nel flusso reddituale.
Tale orientamento si rinviene, tra le ultime pronunce:
  • nella sentenza Cass. 3.9.2024 n. 23628, riferita all'esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti asocietà madri residenti nell'Unione europea (art. 27-bis del DPR 600/73);
  • nella sentenza Cass. 14.10.2024 n. 26640, riferita alla ritenuta ridotta sulle royalties corrisposte a percipienti non residenti in virtù delle previsioni delle Convenzioni sui canoni.

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