Si sta consolidando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di provare la natura di beneficiario effettivo della società percipiente non residente per i flussi di reddito in uscita dall'Italia, occorre effettuare tre test a cascata:
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il "substantive business activity test", finalizzato a verificare che la società svolga un'attività economica effettiva e non rappresenti una costruzione artificiosa;
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il "dominion test", che valuta la capacità della società di disporre liberamente dei redditi percepiti, senza che vi siano obblighi di rimettere il flusso reddituale ad un terzo;
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il "business purpose test", che verifica le ragioni economiche dell'interposizione della società percipiente nel flusso reddituale.
Tale orientamento si rinviene, tra le ultime pronunce:
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nella sentenza Cass. 3.9.2024 n. 23628, riferita all'esenzione da ritenuta sui dividendi corrisposti asocietà madri residenti nell'Unione europea (art. 27-bis del DPR 600/73);
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nella sentenza Cass. 14.10.2024 n. 26640, riferita alla ritenuta ridotta sulle royalties corrisposte a percipienti non residenti in virtù delle previsioni delle Convenzioni sui canoni.