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Detrazioni "per acquisti" - momento di ultimazione dei lavori nell'anno successivo al rogito - spettanza dell'agevolazione

Pubblicato il 31 ottobre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il "bonus casa acquisti", di cui al co. 3 dell'art. 16-bis del TUIR, matura soltanto una volta che risultano ultimati i "lavori presupposto" sull'intero edificio (risposte a interpello Agenzia delle Entrate 19.7.2019n. 279 e 11.10.2018 n. 956-1602/2018 e risposta a interrogazione parlamentare Min. Economia e Finanze14.9.2017 n. 5-12157); di conseguenza, nel caso di rogito e sostenimento della spesa in un anno (ad esempio 2024) antecedente all'anno di ultimazione dei lavori di restauro e risanamento o ristrutturazione edilizia (ad esempio 2025), l'anno di maturazione del bonus non è quello del rogito, ma quello dell'ultimazione dei lavori.
Il "sisma bonus acquisti", di cui al co. 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, invece, matura quando sono ultimati i lavori strutturali (ris. Agenzia Entrate 8.3.2024 n. 14 e dalla risposta all'interpello DRE Veneto11.12.2023 n. 907-1381/2023); ne consegue che, se i lavori strutturali vengono ultimati nel 2024 e si procede al rogito delle unità immobiliari "al grezzo", temporaneamente accatastate nelle categorie F/3o F/4, l'anno di maturazione del bonus rimane quello del rogito (quello di ultimazione dei lavori strutturali) anche se i lavori di completamento dell'edificio e di finitura delle unità immobiliari proseguono e si concludono nel 2025.

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