Il DLgs. 139/2024 riformula l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni per i trasferimenti di aziende e partecipazioni, prevista dall'art. 3 co. 4-ter del DLgs. 346/90.
Una delle modifiche normative è limitata alla parte della disposizione che individua la condizione del “controllo", necessaria per applicare l'esenzione al trasferimento di quote di società di capitali, ove il legislatore delegato ha precisato che l'esenzione si estende anche ai trasferimenti mediante i quali viene integrato un controllo "già esistente" (contra, risposta Agenzia delle Entrate 727/2024).
Inoltre, viene declinata in modo più preciso la condizione "temporale":
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in caso di aziende o rami di esse, è richiesta la prosecuzione dell'esercizio dell'attività di impresa, da parte degli aventi causa, per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
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in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73 co. 1 lett. a) del TUIR, è necessario che la detenzione del controllo, da parte degli aventi causa, duri per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento;
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in caso di altre quote sociali, occorre mantenere la detenzione della titolarità del diritto per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento.