L'art. 3 del Ddl. di bilancio 2025 interviene nuovamente sul regime transitorio di deducibilità, ai fini IRES e IRAP, delle perdite su crediti di banche, società finanziarie e assicurazioni (ex art. 16 co. 3-4 e 8-9del DL 83/2015), già oggetto di numerose modifiche nel corso degli ultimi anni.
Nulla muta, invece, per le altre imprese mercantili, industriali e di servizi.
Nel dettaglio, vengono stabiliti:
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il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2026 e ai tre successivi, della deduzione della quota dell'11% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2025;
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il differimento, in quote costanti, al periodo d'imposta in corso al 31.12.2027 e ai due successivi, della deduzione della quota del 4,7% dell'ammontare dei componenti negativi prevista per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2026.
Viene altresì previsto l'obbligo di ricalcolo degli acconti IRES e IRAP relativi ai periodi d'imposta interessati dalle modifiche, senza poter utilizzare in compensazione (né orizzontale, né verticale), per il2025 e il 2026, i maggiori importi dovuti a seguito della rideterminazione.