Nell'ambito delle FAQ MIMIT- GSE aggiornate al 2.11.2024, è stato affermato che in caso di locazione operativa il bonus investimenti transizione 5.0 spetta al noleggiante e non all'utilizzatore.
Il noleggiate deve quindi dimostrare il soddisfacimento dei vincoli di efficienza energetica richiesti; tale obbligo può essere soddisfatto internamente o esternamente alla società di noleggio.
Tra i nuovi chiarimenti, si segnalano inoltre i seguenti:
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anche le Esco (Energy service company) rientrano tra i beneficiari degli incentivi;
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per adempiere all'obbligo di avvio dell'investimento è sufficiente la stipula del contratto di leasing e l'impegno assunto con il fornitore dalla società di leasing con la sottoscrizione dell'ordine di acquisto, indipendentemente dall'entità del canone anticipato concordato tra utilizzatore e società di leasing;
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nel caso di un bene acquistato in sostituzione, non è obbligatorio alienare il bene sostituito;
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sono ammissibili gli impianti di illuminazione e climatizzazione alberghieri, ospedalieri e degli esercizi commerciali ove gestiti da appositi software di gestione efficiente dell'energia.