In assenza di valide ragioni extra-fiscali, potrebbe essere passibile di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 la cessione, da parte di persone fi siche, di una partecipazione di cui è stato precedentemente rivalutato il costo fi scale (ai sensi dell'art. 5 della L. 448/2001, più volte prorogato o richiamato da successive disposizioni aventi medesimo oggetto e finalità) a una società interamente partecipata.
Si osserva anche che i verificatori possono valutare questa condotta non come "mero" abuso del diritto, ma "direttamente" come interposizione fittizia contestabile ai sensi dell'art. 37 co. 3 del DPR 600/73 (rilevante, quindi, anche sul piano penale).
Tuttavia, si ritiene che questo tipo di valutazione della condotta da parte dei verificatori sconterebbe un grave errore di fondo laddove basasse la prova della effettiva disponibilità, da parte del socio interponente, dei redditi della società interposta sull'evidenza dei pagamenti da questa fatti al socio a titolo di pagamento del corrispettivo di cessione della partecipazione.