Le persone che si sono trasferite in Italia dal 30.4.2019 possono, ai sensi dell'art. 16 co. 3-bis del DLgs.147/2015, estendere (in modo automatico) di ulteriori cinque anni la durata del regime in presenza di condizioni alternative legate alla presenza di figli minorenni o a carico e alla proprietà di un immobile di tipo residenziale (per l'ulteriore quinquennio il reddito imponibile è pari al 50%; per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, l'imponibile è pari al 10%).
In base alla circ. n. 33/2020, § 3.1, il presupposto per l'estensione del beneficio temporale riferito ai figli può sussistere sia prima del trasferimento in Italia, sia successivamente, a condizione che il figlio minorenne e/o a carico sia nato (ovvero in affido o adottato) entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione. Pertanto, se il contribuente è divenuto residente in Italia nel periodo d'imposta 2020, il figlio deve essere nato entro il periodo di imposta 2024. La circostanza che, successivamente al rientro, i figli diventino maggiorenni (ovvero fiscalmente non più a carico), non determina, precisa ancora l'Agenzia delle Entrate, la perdita dei benefici fiscali relativamente all'ulteriore quinquennio.