La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 5.11.2024 n. 28374, ha ritenuto condivisibile la decisione del giudice di merito di respingere l'opposizione allo stato passivo del fallimento di una srl presentata da una banca per ottenere l'ammissione di un mutuo erogato ad altra srl - appartenente al medesimo gruppo ed amministrata dallo stesso soggetto - il cui rimborso era stato garantito dalla prima mediante il rilascio di una fideiussione e la concessione di ipoteca sul proprio unico immobile.
Tale conclusione si fondava sulla ritenuta invalidità delle garanzie prestate ex art. 2475-ter co. 1 c.c. Invalidità che conseguiva dal fatto che la srl fallita, pur avendo un capitale sociale di soli 55.000 euro, si era obbligata, quale fide iubente, al pagamento del debito dell'altra srl sino alla concorrenza di 600.000 euro e aveva acconsentito all'iscrizione di un'ipoteca sul suo unico immobile sino alla concorrenza di 1.200.000 euro; ciò al solo fine di consentire all'altra srl di ottenere un finanziamento bancario e disporre così delle risorse necessarie per ripianare un diverso debito della stessa società nei confronti della stessa banca.