Ove il contribuente abbia errato nell'applicare il coefficiente di ammortamento, l'errore va corretto ma senza che ciò comporti una doppia imposizione.
Nell'ambito di un accordo di adesione, il funzionario dovrebbe riconoscere la quota di costo che comunque avrebbe potuto essere dedotta.
In merito alle sanzioni, trattandosi di errata imputazione a periodo delle componenti reddituali, la sanzione proporzionale da dichiarazione infedele è ridotta di un terzo; se si ritiene la violazione senza danno erariale, la sanzione è invece di 250,00 euro (art. 1 co. 4 del DLgs. 471/97).