La circ. Agenzia delle Entrate 7.11.2024 n. 21 commenta le novità del DLgs. 219/2023 che ha diversificato l'autotutela obbligatoria (art. 10-quater della L. 212/2000) dall'autotutela facoltativa (art. 10-quinquiesdella L. 212/2000).
La prima è circoscritta alle casistiche indicate dalla norma, che sono tassative; inoltre, non può più essere esercitata decorso un anno da quando l'atto è definitivo per mancata impugnazione, dovendosi da ciò intendere che il contribuente deve presentare l'istanza entro un anno dallo spirare dei termini per il ricorso.
Tra i casi di autotutela obbligatoria (in cui l'illegittimità dell'atto deve essere "manifesta") rientra la violazione della doppia imposizione.
La domanda di autotutela va presentata alla Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale del contribuente, a mezzo PEC o tramite consegna diretta agli sportelli.