Notizia

Residenza delle persone fisiche - Novità del DLgs. 209/2023 - Rapporto con i regimi agevolati legati al rientro (circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20)

Pubblicato il 11 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

La circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2024 (§ 2.4) evidenzia che, ai fini della residenza estera pregressa da valutare fino al periodo di imposta 2023 compreso, occorre fare riferimento ai criteri individuati dall'art. 2 co. 2 del TUIR ante DLgs. 209/2023, ivi inclusa la presunzione assoluta di residenza per gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente.
Per quanto concerne il regime degli impatriati, i criteri di collegamento previsti dalla norma interna possono però essere superati mediante ricorso ai criteri convenzionali (art. 5 co. 6 del DLgs. 209/2023). In altre parole, la persona fisica effettivamente radicata all'estero, che non abbia effettuato (per diversi motivi, tra cui l'inerzia) l'iscrizione all'AIRE, fino al 2023 risulta residente ai fini fiscali in Italia ai sensi del predetto art. 2 co. 2 del TUIR ma, potendo assumere lo status di non residente in base alle Convenzioni internazionali, può accedere al regime degli impatriati.
Tale impostazione non può, sempre ad avviso dell'Agenzia, trovare applicazione per le agevolazioni relative ai neo residenti e ai c.d. pensionati di ritorno, in ragione della diversa formulazione adottata dagli artt. 24-bis e 24-ter del TUIR, i quali stabiliscono che la residenza pregressa debba essere valutata a norma dell'art. 2 co. 2 del TUIR.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 31 luglio 2025
Mod. REDDITI 2025 Mod. IRAP 2025 Diritto annuale CCIAA 2025

Società di capitali ed enti non commerciali (bilancio differito a 180 giorni)Termine entro il quale effettuare, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare e che hanno...

Scadenza del 31 luglio 2025
Inps Dipendenti

Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di giugno. L’adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collabo...

Scadenza del 31 luglio 2025
Iva credito trimestrale

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso / compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre, utilizzando il mod. IVA TR.

Scadenza del 31 luglio 2025
Iva Dichiarazione trimestrale e liquidazione OSS

Invio telematico della dichiarazione IVA OSS del secondo trimestre relativa alle vendite a distanza / prestazioni di servizi a consumatori finali UE da parte dei soggetti iscritti allo Sport...