La circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2024 (§ 2.4) evidenzia che, ai fini della residenza estera pregressa da valutare fino al periodo di imposta 2023 compreso, occorre fare riferimento ai criteri individuati dall'art. 2 co. 2 del TUIR ante DLgs. 209/2023, ivi inclusa la presunzione assoluta di residenza per gli iscritti all'anagrafe della popolazione residente.
Per quanto concerne il regime degli impatriati, i criteri di collegamento previsti dalla norma interna possono però essere superati mediante ricorso ai criteri convenzionali (art. 5 co. 6 del DLgs. 209/2023). In altre parole, la persona fisica effettivamente radicata all'estero, che non abbia effettuato (per diversi motivi, tra cui l'inerzia) l'iscrizione all'AIRE, fino al 2023 risulta residente ai fini fiscali in Italia ai sensi del predetto art. 2 co. 2 del TUIR ma, potendo assumere lo status di non residente in base alle Convenzioni internazionali, può accedere al regime degli impatriati.
Tale impostazione non può, sempre ad avviso dell'Agenzia, trovare applicazione per le agevolazioni relative ai neo residenti e ai c.d. pensionati di ritorno, in ragione della diversa formulazione adottata dagli artt. 24-bis e 24-ter del TUIR, i quali stabiliscono che la residenza pregressa debba essere valutata a norma dell'art. 2 co. 2 del TUIR.