La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2465/2024, si pronuncia sulla tassazione internazionale dei corrispettivi corrisposti una tantum a soggetti non residenti per il godimento o per il trasferimento di beni immateriali.
La fattispecie riguarda la qualificazione e il conseguente trattamento fiscale del corrispettivo pagato dalla società italiana ricorrente alla controllante indiretta statunitense in ragione del contratto di cessione del diritto di usufrutto del marchio detenuto dalla capogruppo americana.
Ai fini della qualificazione del corrispettivo tra i business profits ex art. 7 o tra le royalties ex art. 12 del modello OCSE, la Corte delinea il principio di diritto che richiede di accertare nel concreto il contenuto sostanziale dell'accordo con particolare riferimento ad alcuni criteri, tra i quali:
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l'oggetto;
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l'estensione, le limitazioni, la natura e la durata del diritto trasferito;
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l'entità, la determinazione e le modalità di adempimento del corrispettivo, correlato o meno con il numero di volte i cui il diritto venga utilizzato dal cessionario.