Con riferimento al conferimento di partecipazioni in "realizzo controllato", tanto il regime ex co. 2 dell'art. 177 quanto quello ex co. 2-bis dell'art. 177 del TUIR impongono alla società conferitaria, che volesse cedere le partecipazioni ricevute in conferimento avvalendosi del regime della participation exemption ex art. 87 del TUIR, di attendere che maturi il tempo minimo di possesso (c.d. "holding period"), calcolato a partire dalla data del conferimento.
Se però, nel caso delle partecipazioni ricevute in conferimento ex co. 2 dell'art. 177, questo tempo minimo di possesso è rappresentato dagli "ordinari" 12 mesi previsti dalla lett. a) del co. 1 dell'art. 87 del TUIR, nel caso invece delle partecipazioni ricevute in conferimento ex co. 2-bis dell'art. 177 questo tempo minimo di possesso è ampliato sino a 60 mesi per espressa previsione del medesimo co. 2-bis.
Sul tema, si segnala che la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 24.7.2024 n. 160 "avverte" che potrebbe essere contestato l'abuso del diritto qualora i conferimenti di partecipazioni fossero funzionali alla successiva cessione, da parte della newco holding conferitaria costituita con conferimenti "congiunti" ex art. 177 co. 2 del TUIR, della partecipazione nella società operativa scambiata, in regime di participation exemption ex art. 87 del TUIR, sulla base di un periodo di possesso della partecipazione (dalla data della sua acquisizione mediante conferimento) non inferiore a 12 mesi, ma inferiore a 60 mesi.