La circ. Agenzia delle Entrate 4.11.2024 n. 20 precisa, in merito alla residenza delle persone fisiche di cui all'art. 2 co. 2 del TUIR, nell'esempio riportato al § 2.1, come quella civilistica o, meglio, la dimora abituale dell'individuo possa mutare ben 3 volte nel corso dell'anno; infatti, secondo giurisprudenza consolidata, per l'integrazione del requisito in questione sarebbe necessario anche l'elemento soggettivo, dato a sua volta dall'intenzione della persona di abitare stabilmente nel dato luogo, così come rivelata dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali, familiari e affettive. L'Autore evidenzia come questi elementi mal si attagliano alla ricostruzione di una dimora estremamente "dinamica".
L'Agenzia conferma poi che la prova contraria da offrire in caso di iscrizione anagrafica dell'individuo quale residente deve riguardare tutti gli altri presupposti di legge, per la maggior parte del periodo d'imposta, non solo quello dato dalla carenza di una sua dimora abituale nel territorio dello Stato.
Per quanto concerne la presenza fisica in Italia, è da rimarcare l'invito rivolto agli Uffici a valutare particolari situazioni in cui la presenza sul territorio dello Stato sia meramente temporanea od occasionale, come può avvenire, ad esempio, in ipotesi di scalo aereo nel territorio nazionale dovuto a una coincidenza per recarsi in un Paese estero.