La Corte di Cassazione, nella sentenza 12.11.2024 n. 29212, ha affermato che in tema di imposta di registro sulle cessioni d'azienda, il valore dell'azienda ceduta (ex art. 51 co. 4 del DPR 131/86, nel testo anteriore al DLgs. 139/2024) comprende anche l'avviamento collegato alla rivendita di generi di monopolio ogniqualvolta il cessionario prosegua l'attività del cedente ai sensi dell'art. 31 co. 2 della L. 1293/57. A tal fine, è irrilevante il fatto che l'acquirente prosegua l'attività di rivendita di generi di monopolio (prima esercitata dall'alienante) sulla base del provvedimento concessorio della P.A., ovvero dell'accordo delle parti: ciò che importa è soltanto che il cessionario conservi la possibilità di svolgere quell'attività nei locali dell'azienda e, quindi, la probabilità di conseguire maggiori profitti che giustifica l'assoggettamento a registro del relativo valore.