Secondo la sentenza Cass. 14.11.2024 n. 29442:
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è infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 87 co. 1 lett. b) del TUIR, in quanto la norma rispetta i criteri a suo tempo dettati dalla legge delega 7.4.2003 n. 80 tesi a riservare la participation exemption alle sole partecipazioni detenute a titolo di investimento durevole;
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il requisito dell'iscrizione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso deve rinvenirsi dall'attivo patrimoniale, non potendo tale dato essere ricavato da fonti diverse, quali quelle della Nota integrativa.
E' stata quindi rigettata la tesi difensiva della società, che aveva eccepito come la prima iscrizione tra l'attivo circolante fosse frutto di errore (circostanza negata in sede di giudizio in quanto non adeguatamente provata, in particolare per il fatto che la correzione era avvenuta solo dopo una verifica fiscale).