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Ricavi (OIC 34) - Modalità di contabilizzazione - Profili fiscali

Pubblicato il 18 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Ad oggi, il MEF non si è ancora avvalso della facoltà, prevista dall'art. 4 co. 7-quinquies del DLgs. 38/2005, di emanare le disposizioni di coordinamento tra le indicazioni del documento OIC 34 (che si applica ai bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dall'1.1.2024) e le regole di determinazione della base imponibile IRES e IRAP.
Secondo la circ. Assonime 30/2023, posto che il nuovo principio contabile presenta significative analogie con l'IFRS 15, le relative disposizioni di coordinamento dovrebbero presumibilmente adottare soluzioni allineate a quelle già previste dal DM 10.1.2018.
Pertanto, il principio di derivazione rafforzata dovrebbe determinare il riconoscimento fiscale delle modalità di rappresentazione contabile dei ricavi previste dal documento OIC 34, ad eccezione delle specifiche fattispecie disciplinate dal decreto (con riferimento ai soggetti IAS, costi per l'ottenimento e per l'adempimento del contratto, corrispettivi variabili derivanti da penali e vendite con diritto di reso).
Si evidenzia, peraltro, che il principio di derivazione rafforzata si applica ai soggetti OIC che redigono il bilancio in forma ordinaria e abbreviata, nonché alle micro imprese che scelgono di redigere il bilancio in forma ordinaria, mentre ne rimangono escluse le micro imprese che adottano le semplificazioni per esse previste.
Inoltre, il documento OIC 34 prevede alcune semplificazioni per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata e le micro imprese.

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