Entro il 30.11.2024 è prevista la possibilità di rivalutare il costo fiscale delle partecipazioni in società non quotate possedute all'1.1.2024 ex art. 5 della L. 448/2001.
A persone fisiche, società semplici e altri soggetti al di fuori del regime di impresa è concessa la facoltà di rideterminare il costo o valore d'acquisto di tali beni, assumendo il valore della corrispondente frazione di patrimonio netto determinato con apposita perizia giurata di stima alla medesima data di riferimento.
Si osserva che l'esperto incaricato di predisporre la relazione di valutazione dovrà prestare attenzione a una serie di aspetti, anche normativi, che caratterizzano queste stime.
Innanzitutto, la normativa identifica il c.d. "modello legale" della stima "improntato [...] a caratteri di oggettività, imparzialità, disinteresse valutativo" (Cass. 30.5.2018 n. 13636); definisce i requisiti soggettivi del perito (dottore commercialista, esperto contabile o revisore legale), la data di riferimento della valutazione (1.1.2024), l'unità di valutazione (l'intero patrimonio sociale, poi da tradurre per proporzione nella caratura rivalutata) e le responsabilità del perito (applicazione dell'art. 64 c.p.c.).
Per quanto non espressamente previsto dalla normativa, valido strumento di riferimento per il valutatore sono i Principi italiani di valutazione (PIV), quali standard generalmente riconosciuti dalla dottrina e prassi italiana.