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Plusvalenze immobiliari - Costituzione del diritto di superficie su terreno agricolo - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Acconti pagati nel 2023 - Irrilevanza (risposta interpello Agenzia delle Entrate 19.11.2024 n. 224)

Pubblicato il 19 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

In presenza di un contratto di costituzione di diritto di superficie avente ad oggetto un terreno agricolo (acquistato per successione), contratto stipulato nel 2023 ma sottoposto a condizione sospensiva avveratasi nel 2024:
  • gli acconti (e la caparra confirmatoria che, a norma dell'art. 1385 c.c. sia stata imputata ad acconto) incassati nel 2023 non sono soggetti ad imposizione quali redditi diversi, in quanto ancora assoggettati alla disciplina applicabile fino al 31.12.2023;
  • i corrispettivi percepiti nel 2024, dopo l'avveramento della condizione, saranno assoggettati a tassazione quali redditi diversi in base al nuovo disposto dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR, come vigente dall'1.1.2024.

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Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
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Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).