In presenza di un contratto di costituzione di diritto di superficie avente ad oggetto un terreno agricolo (acquistato per successione), contratto stipulato nel 2023 ma sottoposto a condizione sospensiva avveratasi nel 2024:
-
gli acconti (e la caparra confirmatoria che, a norma dell'art. 1385 c.c. sia stata imputata ad acconto) incassati nel 2023 non sono soggetti ad imposizione quali redditi diversi, in quanto ancora assoggettati alla disciplina applicabile fino al 31.12.2023;
-
i corrispettivi percepiti nel 2024, dopo l'avveramento della condizione, saranno assoggettati a tassazione quali redditi diversi in base al nuovo disposto dell'art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR, come vigente dall'1.1.2024.