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Impianto fotovoltaico su terreno agricolo - Imprenditore agricolo utilizzatore per leasing - Qualifica di fabbricato rurale strumentale (Cass. 19.11.2024 n. 29754)

Pubblicato il 19 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Ai sensi dell'art. 1 co. 423 della L. 266/2005, l'attività di produzione e cessione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, effettuata da un imprenditore agricolo, costituisce attività agricola connessa ai sensi dell'art. 2135 co. 3 c.c. se rispetta il principio di prevalenza (ossia, se svolta con l'utilizzo prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell'attività agricola).
L'impianto fotovoltaico che insiste su un terreno agricolo e concorre allo svolgimento dell'attività agricola, ex art. 1 co. 423 della L. 266/2005, va classato come fabbricato rurale strumentale ex art. 9 co. 3-bis del DL 557/93 (con la conseguente attribuzione della categoria catastale D/10) anche se l'imprenditore agricolo (individuale o collettivo), cui è imputabile la produzione di energia fotovoltaica, non è proprietario dell'impianto fotovoltaico, ma mero utilizzatore dello stesso in forza di un contratto di leasing.

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