Con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025 le agevolazioni "ordinarie" spettanti per gli interventi "edilizi" possono essere fruite soltanto nella loro forma "naturale" di detrazioni IRPEF e IRPEF/IRES a scomputo in dichiarazione dall'imposta lorda sul reddito. Si tratta della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, del "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, e, nel caso di una loro proroga, dell'ecobonus e del sismabonus, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.
Fanno eccezione soltanto le spese agevolabili con il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020 che, anche se sostenute nel 2025, possono contare sulle opzioni per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, nei casi per i quali è possibile derogare al blocco delle opzioni introdotto dal DL 16.2.2023 n. 11 e poi ulteriormente esteso dal DL 39/2024.