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Spese sostenute nel 2025 - Fruizione delle agevolazioni per interventi "edilizi" in dichiarazione dei redditi

Pubblicato il 19 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Con riguardo alle spese sostenute dall'1.1.2025 le agevolazioni "ordinarie" spettanti per gli interventi "edilizi" possono essere fruite soltanto nella loro forma "naturale" di detrazioni IRPEF e IRPEF/IRES a scomputo in dichiarazione dall'imposta lorda sul reddito. Si tratta della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, di cui all'art. 16-bis del TUIR, del "bonus barriere 75%", di cui all'art. 119-ter del DL 34/2020, e, nel caso di una loro proroga, dell'ecobonus e del sismabonus, di cui rispettivamente agli artt. 14 e 16 del DL 63/2013.
Fanno eccezione soltanto le spese agevolabili con il superbonus di cui all'art. 119 del DL 34/2020 che, anche se sostenute nel 2025, possono contare sulle opzioni per la cessione della detrazione o lo sconto sul corrispettivo, di cui all'art. 121 del DL 34/2020, nei casi per i quali è possibile derogare al blocco delle opzioni introdotto dal DL 16.2.2023 n. 11 e poi ulteriormente esteso dal DL 39/2024.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 16 marzo 2026
Iva Liquidazione mensile e saldo annuale

Liquidazione IVA riferita a febbraio e versamento dell’imposta dovuta;versamento saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o in forma rateale. È possibile differire il versamento a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Isi e Iva Apparecchi intrattenimento

Versamento dell’ISI (codice tributo 5123) e dell’IVA forfetaria (codice tributo 6729) dovute per il 2026 relativamente agli apparecchi da divertimento ed intrattenimento di cui a...

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro dipendente e assimilati

Versamento delle ritenute operate a febbraio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001).

Scadenza del 16 marzo 2026
Irpef Ritenute alla fonte redditi di lavoro autonomo

Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).