L'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative agli Uffici in merito al regime di investment management exemption di cui all'art. 162 co. 7-ter e 9-bis del TUIR, oggetto di attuazione da parte del DM 22.2.2024 e del provv. Agenzia Entrate n. 68665/2024.
La circolare esamina nel dettaglio i requisiti di indipendenza dell'asset manager e del veicolo di investimento, necessari affinché tale ipotesi negativa di S.O. possa configurarsi.
Seguono alcune indicazioni operative per l'applicazione del metodo scelto per la determinazione, in condizioni di libera concorrenza, della remunerazione dei servizi infragruppo.
L'Agenzia delle Entrate conclude l'esame con un'analisi della documentazione volta a comprovare gli standard di congruità rispetto al valore di mercato previsti in tema di prezzi di trasferimento (art. 110 co. 7 del TUIR).