Per il trattamento IVA degli omaggi va operata innanzitutto una distinzione tra i beni a seconda che questi siano o meno oggetto dell'attività propria dell'impresa (art. 2 co. 2 n. 4) del DPR 633/72).
Nel primo caso, ossia quando i beni rientrano nell'attività propria dell'impresa, le cessioni gratuite sono in genere soggette ad IVA, nel presupposto che abbiano dato diritto alla detrazione dell'imposta "a monte". Peraltro, se l'impresa non esercita la rivalsa IVA (che in questi casi non è obbligatoria), può generalmente documentare l'omaggio emettendo un'autofattura o annotando l'operazione su apposito registro.
Nel caso di beni che non rientrano nell'attività propria dell'impresa, invece, le cessioni gratuite sono sempre escluse dal tributo, seppure per motivi diversi in ragione del relativo costo unitario. Infatti:
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i beni di costo superiore a 50,00 euro non scontano l'IVA "a valle" perché l'imposta a monte non è detraibile, trattandosi di spese di rappresentanza (art. 19-bis1 lett h) del DPR 633/72);
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i beni di costo non superiore a 50,00 euro, invece, sono detassati "a valle" in quanto di modico valore, anche se la detrazione "a monte" resta ammissibile.
Va tenuta distinta, però, l'ipotesi degli omaggi rivolti ai dipendenti. In questo caso, mancando sia l'inerenza all'attività d'impresa, sia la finalità promozionale, l'IVA "a monte" è da considerarsi sempre indetraibile per cui le cessioni gratuite sono fuori campo IVA a prescindere dal costo unitario.