Secondo la giurisprudenza di merito e la dottrina, i premi pagati da una società per coprire il rischio morte o infortuni extraprofessionali di un amministratore sono in linea di principio deducibili, a condizione che la polizza sia di tipo "key-man" (se beneficiaria della polizza è la società) o che i premi pagati costituiscano un compenso in natura per l'amministratore (se beneficiari della polizza sono l'amministratore o i suoi eredi).
Recentemente, la Corte di Cassazione (Cass. 6.9.2024 n. 24022) è stata chiamata a pronunciarsi sulla deducibilità dei premi relativi a due polizze (lunga vita ed infortunio) aventi come soggetto assicuratoli presidente del cda e come beneficiari i suoi eredi. Secondo la Corte, i premi sarebbero indeducibili, inquanto non diretti alla produzione del reddito, senza tuttavia specificare se i premi sono stati tassati a titolo di fringe benefit in capo all'amministratore. In questo caso, ad avviso degli Autori, le argomentazioni della Corte non sarebbero condivisibili.