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Prova della cessione intracomunitaria - arrivo della merce entro 90giorni dalla consegna - regime sanzionatorio - novità del dlgs. 87/2024 -decorrenza (risposta interpello agenzia delle entrate 29.11.2024 n. 236)

Pubblicato il 30 novembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 29.11.2024 n. 236, ha indicato la decorrenza delle nuove disposizioni relative al termine per il trasporto o spedizione di beni in un altro Stato membro, nell'ambito delle cessioni intracomunitarie a cura dell'acquirente.
L'art. 7 co. 1 del DLgs. 471/97, come modificato dal DLgs. 87/2024, prevede una sanzione pari al 50%dell'IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90giorni dalla consegna.
La sanzione appena descritta, però, viene meno se, nei 30 giorni successivi, la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell'IVA.
La nuova disposizione si applica alle violazioni commesse a partire dall'1.9.2024.
L'Agenzia delle Entrate precisa che, per le cessioni effettuate anteriormente a tale data (anche se non vi è prova che i beni siano già pervenuti al cessionario UE), non si applica la nuova disciplina ma il regime sanzionatorio di cui all'art. 6 del DLgs. 471/97.

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