In caso di scissione tramite scorporo di una partecipazione ex art. 2506.1 c.c. in regime fi scale di "neutralità" ex art. 173 del TUIR, la partecipazione che la società scorporante riceve in cambio nella società beneficiaria si considererà da essa posseduta, ai fi ni delle imposte sul reddito, a decorrere "retroattivamente" dalla data da cui la società scorporante possedeva la partecipazione scorporata mediante scissione.
In questo caso, infatti, il trasferimento della partecipazione avviene secondo una operazione fiscalmente neutrale; anche la Relazione illustrativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della delega fi scale di riforma dell'IRPEF e dell'IRES, nella parte di commento delle norme che introducono nell'art. 173 del TUIR le nuove disposizioni volte a regolare espressamente la nuova tipologia giuridica di scissione mediante scorporo, esplicita che "resta fermo, coerentemente a quanto previsto per le scissioni «tradizionali», che il soggetto scisso acquisisce le partecipazioni ricevute in cambio con la medesima anzianità di possesso relative alle partecipazioni scorporate".
Inoltre, si osserva che risulta possibile applicare la partecipation exemption ex art. 87 del TUIR, soltanto se il requisito dell'iscrizione tra le immobilizzazioni della partecipazione già sussisteva alla data dello scorporo con riguardo alla partecipazione della scissa.