L'art. 256 co. 1 del DLgs. 14/2019 sancisce che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale nei confronti di una snc, in sas o sapa produce la diretta apertura (e non l'estensione, che è fattispecie differente) della procedura anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.
La liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili è causa dell'apertura della procedura dei singoli soci "pur se non persone fi siche".
In tal modo s'innesca un procedimento "a cascata" dove, ad esempio, se viene aperta la liquidazione giudiziale di una società in nome collettivo, a sua volta partecipata da una società di capitali e da una società di persone, si determina la liquidazione giudiziale della società di capitali, la liquidazione giudiziale della società di persone, nonché la liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili della società di persone partecipante.
Non è valida l'ipotesi inversa, poiché la liquidazione giudiziale di uno o più soci, anche non persone fisiche, illimitatamente responsabili non determina la liquidazione giudiziale della società in cui partecipano (art. 258 del CCII). Il socio illimitatamente responsabile può opporsi all'apertura della procedura nei propri confronti, unicamente dimostrando che non ricorrono le condizioni di legge, ma non può contestare i fondamenti dell'apertura della procedura in capo alla società.