La scelta per la tassazione "in entrata", consentita dal nuovo art. 4-bis del DLgs. 346/90 consente di applicare l'imposta di donazione, al trust, al momento di "ciascun conferimento", determinando aliquote e franchigie in base alla categoria di beneficiari definite dagli artt. 7 e 56 del DLgs. 346/90. Se, poi, però, al momento del trasferimento finale, i beneficiari cui sono effettivamente attribuiti i beni sono diversi da quelli su cui era stato conteggiato il tributo, è dovuta l'imposta (mentre in caso di coincidenza dei beneficiari, non è dovuta altra imposta).
Per questo, considerando la variabilità dei possibili beneficiari, l'Autore propone, ai soli fi ni fi scali, quale "ragionevole soluzione" quella di "segmentare il patrimonio istituito in trust per quote idealmente destinate alle varie categorie di beneficiari, corrispondendo l'imposta in funzione di tale segmentazione".