La Corte di Cassazione, con la sentenza 6.9.2024 n. 23991, ha affermato che la cessione di un immobile, nel corso dei lavori di ristrutturazione edilizia, si considera esente da IVA ai sensi dell'art. 10 co. 1 n. 8-ter) del DPR 633/72.
Secondo la menzionata sentenza, è la data di compimento dei lavori di ristrutturazione dell'immobile a far sorgere il regime di imponibilità "per obbligo".
Invece, con l'ordinanza 16.9.2024 n. 24774, la Cassazione ha affermato che l'elemento rilevante per il regime IVA della cessione è la classificazione catastale al momento di trasferimento del bene, in quanto "unico criterio oggettivo per individuare la strumentalità dell'immobile". È, viceversa, ininfluente l'esistenza di un progetto di trasformazione del bene e la classe n cui il bene sarà accatastato dopo il trasferimento.
Secondo la Corte, la classificazione nella categoria F/4 è tale da far sì che "non assuma rilevanza la non ultimazione dei lavori e/o la dimostrazione della ristrutturazione in corso", pur non potendo essere altresì considerata, ai fini del regime impositivo, la categoria catastale di provenienza del bene.