Ai sensi dell'art. 177 co. 1 del TUIR, lo scambio di partecipazioni mediante permuta (operazione nella quale la società acquirente acquista una partecipazione di controllo nella società scambiata, attribuendo ai soci di quest'ultima azioni proprie) è fiscalmente neutrale, a condizione che il costo delle azioni date in permuta sia attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio.
Per le società acquirenti che si qualificano come micro imprese ai sensi dell'art. 2435-ter c.c. e che non applicano il principio di derivazione rafforzata la neutralità dell'operazione dipende dal comportamento contabile. Per tali soggetti, infatti, le operazioni sulle azioni proprie possono determinare riflessi reddituali (a differenza di quanto accade per le società acquirenti che applicano la derivazione rafforzata). Per realizzare lo scambio di partecipazioni in neutralità fiscale, è quindi necessario che la società attribuisca alle partecipazioni ricevute in cambio un valore contabile e fiscale pari al prezzo corrisposto per l'acquisto delle azioni proprie.