Il Comitato triveneto dei Notai ha predisposto una serie di nuove massime in materia di diritto societario.
Tra queste, le massime H.G.42 e I.G.54 (relative, rispettivamente, alle spa ed alle srl) attengono alla istituzione di riserve destinate alla integrazione di dividendi.
Si precisa, innanzitutto, come i soci possano costituire "riserve con finalità specifiche", ossia con un vincolo di destinazione a scopi predeterminati che le rende indisponibili ad usi diversi; ferma restando la loro natura di elementi del "passivo" del bilancio che concorrono a determinare il patrimonio netto della società.
Tali riserve possono essere istituite sia mediante una apposita clausola statutaria ("riserva statutaria specifica") che con la delibera di approvazione del bilancio ("riserva facoltativa specifica").
Nell'ambito delle riserve specifiche è legittima anche la costituzione di riserve finalizzate a garantire, negli esercizi futuri, un dividendo minimo da distribuire ai soci oppure destinate, sempre negli esercizi successivi, ad integrare il dividendo distribuito ai soci. Di conseguenza, le somme che venissero prelevate da dette riserve dovranno intendersi assegnate a titolo di dividendo e spetteranno:
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ai soci in relazione ai rispettivi diritti alla percezione degli utili (e, quindi, anche in misura non proporzionale alla partecipazione al capitale);
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all'usufruttuario o al creditore pignoratizio, nel caso di partecipazioni gravate da usufrutto o pegno.