Secondo la ris. Agenzia delle Entrate 9.12.2024 n. 60, il trasferimento di valuta tra due conti correnti detenuti all'estero, intestati allo stesso soggetto, ed espressi nella stessa valuta estera, non determina l'emersione di alcuna plusvalenza tassabile ex art. 67 co. 1 lett. c-ter) del TUIR considerato che un'operazione di giroconto non può essere assimilata a un'operazione di prelievo.
La norma menzionata prevede che le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere rinvenienti da depositi e conti correnti concorrono a formare il reddito a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Nell'ipotesi esaminata dalla risoluzione non si realizza un prelievo nell'accezione prevista dalla norma, ma un trasferimento contestuale e per pari importo, da un conto a un altro (entrambi intestati allo stesso soggetto) nella medesima valuta estera e senza acquisti di prodotti finanziari o altre operazioni espressive di un'attività di investimento.
Non rileva nemmeno il fatto che le somme vengono trasferite presso un nuovo istituto bancario estero, estinguendo il precedente conto corrente e aprendone uno nuovo.