L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello 9.12.2024 n. 250, ha chiarito che le holding dotate di una struttura "leggera" in quanto munite del solo amministratore unico, sono considerate soggetti passivi qualora reperiscano risorse finanziarie per le controllate e concedano alle stesse prestiti o garanzie. È, in tal caso, detraibile l'IVA relativa agli acquisti effettuati, pur nei limiti del pro rata in presenza di operazioni attive imponibili ed esenti.
La mera detenzione di una partecipazione societaria che non comporti "l'interferenza" nella gestione delle controllate "non integra un'attività economica ai sensi della disciplina IVA" (cause riunite C-108/14 e C-109/14). Tuttavia, una holding che concede prestiti alle partecipate a titolo oneroso "agisce in qualità di soggetto passivo", posto che gli interessi costituiscono il corrispettivo ottenuto a fronte della concessione di un capitale ad un terzo e non possono, quindi, considerarsi "il frutto della semplice disponibilità di un bene" (causa C-77/01).
Con riguardo al diritto alla detrazione, viene ricordato che una holding che sostenga acquisti successivamente addebitati alle partecipate, è autorizzata a detrarre l'IVA assolta a monte, purché dette operazioni "presentino un nesso diretto e immediato" con quelle poste in essere a valle che danno diritto a detrazione (causa C-496/11). In presenza di operazioni imponibili ed esenti la detrazione è ammessa pertanto nel limite del pro rata.