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Regolarizzazione del cessionario o committente – Comunicazione di cui all’art. 6 co. 8 del Dlgs. 471/97

Pubblicato il 11 dicembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

Il c.d. DLgs. "Sanzioni" (DLgs. 14.6.2024 n. 87) è intervenuto in modo significativo sul procedimento di "autodenuncia" cui è tenuto il cessionario o committente in caso di omessa o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore.
Per non incorrere nella sanzione prevista dall'art. 6 co. 8 del DLgs. 471/97, il soggetto passivo che abbia acquistato beni o servizi senza che sia stata emessa fattura nei termini di legge o con emissione di fattura irregolare da parte dell'altro contraente, deve comunicare detta omissione o irregolarità all'Agenzia delle Entrate "entro novanta giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura o da quando è stata emessa la fattura irregolare", avvalendosi degli "strumenti messi a disposizione" dalla stessa Agenzia, la quale, tuttavia, non ha ancora emanato alcun provvedimento al riguardo.
Premesso che il ricorso alla c.d. "autofattura denuncia" sembrerebbe contrastare con la ratio della norma novellata, al momento, in assenza di diverse indicazioni e in attesa che vengano forniti dall'Agenzia delle Entrate gli strumenti necessari, il cessionario o committente potrebbe inviare una pec indirizzata sia al proprio Ufficio territoriale di competenza che a quello a cui spettano i controlli sul fornitore, nella quale siano indicati i dati del cedente o prestatore, la data di effettuazione e la descrizione dell'operazione, l'imponibile, l'imposta o, in assenza di questa, il titolo di esenzione o di non imponibilità e, più, in generale, tutte le informazioni richieste dall'art. 21 del DPR 633/72.

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