Sulla base di quanto sancito dalla Corte di Giustizia dell'UE 12.12.2024 causa C-781/23, la proroga del periodo in cui una merce può rimanere vincolata al regime dell'ammissione temporanea non richiede l'esistenza di "circostanze eccezionali" (art. 251, par. 3, del regolamento UE 9.10.2023 n. 952, Codice doganale dell'Unione, in sigla CDU), qualora tale proroga non abbia come effetto che il periodo totale in cui tale merce rimane vincolata al predetto regime superi la durata massima di ventiquattro mesi.
Si ricorda che, in base al regime dell'ammissione temporanea, merci non unionali destinate alla riesportazione possono essere riservate a uso particolare nel territorio doganale dell'Unione in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione e senza essere soggette ad altri oneri e alle misure di politica commerciale, nella misura in cui non vietino l'entrata o l'uscita delle merci nel o dal territorio doganale dell'Unione (art. 250, par. 1, del CDU).