Con l'art. 16-ter del DL 131/2024 (conv. L. 166/2024) e l'abrogazione dell'art. 8 co. 35 della L. 67/88, è stato previsto l'assoggettamento ad IVA delle prestazioni, effettuate verso corrispettivo, dipendenti da contratti di distacco del personale stipulati o rinnovati a decorrere dall'1.1.2025.
Lo stesso art. 16-ter del DL 131/2024 fa salvi comportamenti adottati dai contribuenti "anteriormente a tale data" (l'1.1.2025), se non sono intervenuti accertamenti definivi, sia nell'ipotesi in cui non sia stata applicata l'IVA, coerentemente con il tenore della norma interna, sia nell'ipotesi in cui sia stata addebitata l'IVA, in coerenza con i principi della Corte di Giustizia Ue 11.3.2020, causa C-94/19.
Stando al tenore letterale della disposizione di salvaguardia, per i contratti rinnovati prima della suddetta data (e, quindi, entro il 31.12.2024), dovrebbe ancora risultare ammesso escludere da IVA il corrispettivo percepito dal distaccante, ove esso rappresenti il mero ribaltamento del costo del personale distaccato (Cass. 16234/2024), senza che il comportamento possa essere sindacato.