Il DLgs. di riforma dell'IRPEF e dell'IRES conferma l'introduzione nel TUIR del nuovo art. 177-bis, il quale stabilisce la neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione relative agli studi professionali. La norma sembra introdurre una definizione fiscale di studio professionale, sostanzialmente corrispondente alla nozione di azienda ex art. 2555 c.c., precisando che la neutralità dell'operazione è subordinata al trasferimento di un complesso unitario di attività e passività organizzato per l'esercizio dell'attività professionale.
Ad avviso degli Autori, al pari di quanto accade nel caso di trasferimento di un'azienda, non sarebbe necessario, ai fini della neutralità, il trasferimento di tutti gli elementi che costituiscono uno studio professionale. Un professionista potrebbe quindi conferire in una società tra professionisti una parte dello studio, mantenendo alcuni clienti, dipendenti e altre risorse, a patto che il complesso trasferito conservi un'unità funzionale.