Sulla base delle indicazioni del documento OIC 29, si ritiene che lo scostamento tra il valore delle fatture da ricevere stimato in sede di chiusura dell'esercizio e il valore effettivo del documento contabile ricevuto nell'esercizio successivo sia riconducibile ad un cambiamento di stima, con la conseguente imputazione delle differenze tra valore stimato e importo fatturato a Conto economico a titolo di sopravvenienze, ove la società abbia raccolto con diligenza le informazioni disponibili e le abbia utilizzate correttamente per stimare il costo.
Ad esempio, lo scostamento potrebbe derivare dalla sopravvenienza di costi oppure dalla determinazione dei costi, da parte del fornitore, con una metodologia non conosciuta. Diversamente, la fattispecie dovrebbe essere qualificata come un errore contabile ove:
- il redattore del bilancio abbia commesso errori materiali nell'effettuazione della stima o abbia interpretato erroneamente i fatti;
- nell'effettuare la stima, non sia possibile, anche per l'elevato numero di forniture, raccogliere o analizzare le informazioni a disposizione, come nel caso del c.d. fast closing;
- le operazioni che hanno determinato la rilevazione delle fatture da ricevere non siano effettivamente esistenti e, quindi, le scritture contabili conseguano a frodi.