L’art. 7 del Dlgs. 192/2024 introduce nuovi criteri per l’individuazione del costo fiscale dei terreni ricevuti per donazione dai soggetti non imprenditori. Attraverso l’introduzione del nuovo co. 2 dell’art. 68 del TUIR viene previsto che per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.
In sostanza, si stabilisce che, per i terreni acquistati per effetto di donazione da parte di soggetti non imprenditori, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante. Tale disposizione si applicherà alle cessioni a titolo oneroso di terreni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Dlgs. 192/2024, ossia dal 31/12/2024. La nuova disposizione deve essere coordinata con la probabile “stabilizzazione” della rideterminazione del costo fiscale dei terreni prevista dall’originario testo del Ddl di bilancio 2025. Adottando il nuovo co. 2 dell’art. 68 del TUIR, in caso di rivalutazione del terreno ad opera del donante, il valore di perizia diventerà il costo fiscale assunto da parte dei donatari e l’applicazione dell’agevolazione non verrà meno.