Notizia

Cessioni di terreni – donazione e successiva cessione – novità del Dlgs. 192/2024 (c.d. Dlgs di “riforma dell’Irpef e dell’Ires” attuativo della L. 111/2023)

Pubblicato il 19 dicembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L’art. 7 del Dlgs. 192/2024 introduce nuovi criteri per l’individuazione del costo fiscale dei terreni ricevuti per donazione dai soggetti non imprenditori. Attraverso l’introduzione del nuovo co. 2 dell’art. 68 del TUIR viene previsto che per i terreni acquistati per effetto di successione si assume come prezzo di acquisto il valore dichiarato nella relativa dichiarazione, od in seguito definito e liquidato, aumentato dell’imposta di successione nonché di ogni altro costo successivo inerente. Per i terreni acquistati per effetto di donazione si assume come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante aumentato dell’imposta sulle donazioni nonché di ogni altro costo successivo inerente.
In sostanza, si stabilisce che, per i terreni acquistati per effetto di donazione da parte di soggetti non imprenditori, si assumerà, in ogni caso, come prezzo di acquisto quello sostenuto dal donante. Tale disposizione si applicherà alle cessioni a titolo oneroso di terreni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore del Dlgs. 192/2024, ossia dal 31/12/2024. La nuova disposizione deve essere coordinata con la probabile “stabilizzazione” della rideterminazione del costo fiscale dei terreni prevista dall’originario testo del Ddl di bilancio 2025. Adottando il nuovo co. 2 dell’art. 68 del TUIR, in caso di rivalutazione del terreno ad opera del donante, il valore di perizia diventerà il costo fiscale assunto da parte dei donatari e l’applicazione dell’agevolazione non verrà meno.

Prossime scadenze

Calendario
Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Comunicazione liquidazioni periodiche

Invio telematico dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:ai mesi di aprile / maggio / giugno (soggetti mensili);al secondo trimestre (soggetti trimestrali); utilizzando l’apposi...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Dichiarazione mensile e liquidazione IOSS

Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di agosto relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte d...

Scadenza del 30 settembre 2026
Iva Corrispettivi ricariche veicoli elettrici

Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi delle ricariche veicoli elettrici (che non prevedono l’identificazione del cliente) del mese di agosto.

Scadenza del 30 settembre 2026
Corrispettivi distributori carburante mensili

Invio telematico all’Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di agosto, da...