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Transfer pricing – trattamento iva degli aggiustamenti di prezzo (risposta interpello agenzia delle entrate 18.12.2024 n. 266)

Pubblicato il 19 dicembre 2024 Sole24Ore, Eutekne

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 18.12.2024 n. 266, ha ribadito che gli aggiustamenti di prezzo tra due società stabilite in stati diversi ma appartenenti allo stesso gruppo, derivanti dalle politiche di “transfer pricing”, rilevano ai fini IVA solamente quando essi:
  • sono a titolo oneroso, ossia in denaro o in natura:
  • si riferiscono a specifiche e individuate cessioni di beni o prestazioni di servizi infragruppo, soggette a IVA:
  • esiste un collegamento diretto tra le rettifiche in commento e il corrispettivo originariamente pattuito per l’operazione intercompany.
Tale principio è stato espresso dal working paper n. 855 del Comitato IVA, ripreso dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, l’Agenzia ha considerato rilevante ai fini IVA il corrispettivo addebitato in fattura da una delle società del gruppo, a titolo di consuntivo, pari al 95% dell’intero valore di “transfer pricing”, ritenendolo comprensivo sia dell’aggiustamento del margine operativo del cessionario, sia del saldo dell’esportazione effettuata.