Nel caso di un contratto di vendita di un immobile con riserva di proprietà, o patto di riservato dominio, l’effetto traslativo della proprietà coincide con il momento del pagamento dell’ultima rata e non con la data di stipula dell’atto di compravendita. L’art. 1523 c.c. stabilisce che nella vendita a rate con riserva della proprietà, il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Ai fini della fruizione delle detrazioni per interventi “edilizi” sembrerebbe possa beneficiare delle relative agevolazioni:
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l’acquirente con riserva di proprietà che ha anche la disponibilità del bene, relativamente alle spese da lui sostenute, in quanto equiparabile ai detentori;
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il venditore, per le spese da lui sostenute e rimaste a suo carico, in quanto titolare del diritto di proprietà sino al pagamento dell’ultima rata.