Il D.Lgs. n. 192/2024, contenente il secondo modulo della riforma IRPEF-IRES, introduce le seguenti modifiche in materia di reddito di lavoro dipendente:
All'art. 51, comma 2, lettera a) del TUIR, che prevede l'esclusione dal reddito di lavoro dipendente dei contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro e dal lavoratore, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro, viene inserito il riferimento esplicito ai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015 (dunque, ai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale) e al regolamento aziendale, quali fonti legittimanti il versamento dei contributi beneficiari del regime fiscale agevolato, nonché all'iscrizione, da parte degli enti e delle casse destinatari dei contributi, all'Anagrafe dei Fondi sanitari integrativi del SSN, al fine del rispetto del principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti cui deve sottostare la contribuzione a forme di assistenza sanitaria.
- Contributi e premi per rischio non autosufficienza o gravi patologie
All'art. 51, comma 2, lettera f-quater) del TUIR che prevede la non imponibilità dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o il rischio di gravi patologie, viene prevista l'estensione del regime agevolato anche ai familiari fiscalmente a carico.
- Beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori e ai loro familiari
All’art. 51, comma 3, in deroga al criterio generale del valore normale, viene stabilito che il valore dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro, se ceduti ai dipendenti sia determinato in base al prezzo mediamente praticato nel medesimo stadio di commercializzazione in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi a favore del lavoratore o, in mancanza, in base al costo sostenuto dal datore di lavoro.
- Rimborso delle spese di trasporto nel territorio del comune
All’art. 51, comma 5, che prevedeva l’esenzione delle spese di trasporto per missioni all’interno del territorio comunale solo se comprovate da documenti rilasciati dal vettore (biglietti), viene prevista l’esenzione solo se le spese di trasporto vengono comprovate e documentate.