L'art. 1 co. 860 della legge di bilancio 2025 (L. 207/2024), modificando l'art. 5 co. 1 del DL 179/2012 convertito, estende agli amministratori di imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare la propria PEC (ossia il proprio domicilio digitale, di cui all'art. 1 co. 1 lett. n-ter) del DLgs. 82/2005) al Registro delle imprese.
Tale disposizione solleva numerosi dubbi che necessitano di tempestivi e puntuali chiarimenti. Si pensi, ad esempio, alla riferibilità o meno della previsione anche alle società già costituite all'1.1.2025 ed agli amministratori da considerare (tutti o solo quelli titolari di rappresentanza legale).
Rispetto ad essi, è da segnalare come il Registro delle imprese di Milano - dopo una prima indicazione, del 9.1.2025, in cui sembravano prendersi in considerazione anche le società già costituite, con riguardo a rinnovi/variazioni dell'organo amministrativo (nonché dei liquidatori) inviati dall'1.1.2025 - in sede di successiva riformulazione ha precisato che, in fase di prima applicazione, in attesa di eventuali indicazioni ministeriali, nelle domande inviate a far data dall'1.1.2025 e relative all'iscrizione della nomina di amministratori unitamente all'atto costitutivo di società di capitali ed all'iscrizione dell'atto costitutivo di società di persone, si ritiene obbligatoria la compilazione del domicilio digitale degli amministratori (senza alcuna distinzione tra questi).