Ai fini dell'applicazione dell'IRES premiale ex art. 1 co. 436 - 444 della L. 207/2024, rileva anzitutto l'utile del 2024 e il relativo accantonamento, che dovrà necessariamente essere deliberato alla luce di quanto verrà stabilito dalle disposizioni attuative, considerati i numerosi aspetti ancora dubbi.
Quanto alla causa di decadenza prevista dall'art. 1 co. 438 lett. a) della L. 207/2024, in base alla quale la minore imposta pagata deve essere riversata se l'80% dell'utile 2024 accantonato all'apposita riserva è distribuita entro il 31.12.2026 (soggetti "solari"), considerata la "targatura" della riserva vincolata, ne deriverebbe la piena libertà di movimentazione (anche con distribuzione ai soci) di riserve non targate (es. utili ante 2024, utile del 2025, ecc.), e ciò anche per importi superiori all'80% dell'utile accantonato.