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Recupero di crediti inesistenti o non spettanti - Nozione (Cass. 15.1.2025 n. 1757)

Pubblicato il 16 gennaio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Secondo la Cass. 15.1.2025 n. 1757, la nuova definizione di credito di imposta inesistente per mancanza del presupposto costitutivo introdotta dal DLgs. 87/2024 si pone in continuità con la precedente nozione di inesistenza nel caso in cui il credito non sia reale e non sia accertabile con controlli formali o automatizzati.
Nel caso di specie, i crediti compensati da una società non trovavano riscontro nella sua contabilità. Visto che la non veridicità non era rilevabile attraverso i controlli formali o automatizzati basati sui dati in possesso dell'anagrafe tributaria, in base alla vecchia disciplina i crediti erano da qualificarsi come "non spettanti".
La nuova nozione di inesistenza, invece, è anche legata ad una situazione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza.

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Versamento delle ritenute operate a febbraio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).