Secondo la Cass. 15.1.2025 n. 1757, la nuova definizione di credito di imposta inesistente per mancanza del presupposto costitutivo introdotta dal DLgs. 87/2024 si pone in continuità con la precedente nozione di inesistenza nel caso in cui il credito non sia reale e non sia accertabile con controlli formali o automatizzati.
Nel caso di specie, i crediti compensati da una società non trovavano riscontro nella sua contabilità. Visto che la non veridicità non era rilevabile attraverso i controlli formali o automatizzati basati sui dati in possesso dell'anagrafe tributaria, in base alla vecchia disciplina i crediti erano da qualificarsi come "non spettanti".
La nuova nozione di inesistenza, invece, è anche legata ad una situazione non reale o non vera, ossia priva di elementi giustificativi fenomenicamente apprezzabili, se non anche con connotazioni di fraudolenza.