Sono in vigore da oggi, 17.1.2025, le novità in materia di trasporto del denaro contante (e di spedizione di denaro "non accompagnato") in entrata o in uscita dall'Italia apportate al DLgs. 195/2008 dal DLgs. 211/2024 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 2018/1672/Ue).
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DLgs. 195/2008, chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando "denaro contante" di importo "pari o superiore" a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane. La nuova disciplina affianca a tale obbligo quello della messa a disposizione del contante ai fini dei necessari controlli, precisandosi, altresì, che l'obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di informazioni inesatte o incomplete, ma anche quando il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo.
All'interno del nuovo art. 3-bis del D.lgs.. 195/2008, poi, viene introdotto l'istituto del "trattenimento temporaneo" del denaro contante. All'Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza è riconosciuta la possibilità di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.