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Passaggi transfrontalieri con denaro contante al seguito - Novità del DLgs. 211/2024 - Entrata in vigore

Pubblicato il 17 gennaio 2025 Sole24Ore, Eutekne

Sono in vigore da oggi, 17.1.2025, le novità in materia di trasporto del denaro contante (e di spedizione di denaro "non accompagnato") in entrata o in uscita dall'Italia apportate al DLgs. 195/2008 dal DLgs. 211/2024 di adeguamento della normativa nazionale al Regolamento 2018/1672/Ue). 
Ai sensi dell'art. 3 co. 1 del DLgs. 195/2008, chiunque entri nel territorio nazionale (o ne esca) trasportando "denaro contante" di importo "pari o superiore" a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle Dogane. La nuova disciplina affianca a tale obbligo quello della messa a disposizione del contante ai fini dei necessari controlli, precisandosi, altresì, che l'obbligo di dichiarazione non si ritiene soddisfatto non solo nel caso di informazioni inesatte o incomplete, ma anche quando il denaro contante non sia messo a disposizione ai fini del controllo.
All'interno del nuovo art. 3-bis del D.lgs.. 195/2008, poi, viene introdotto l'istituto del "trattenimento temporaneo" del denaro contante. All'Agenzia delle Dogane e alla Guardia di Finanza è riconosciuta la possibilità di trattenere il denaro contante qualora gli obblighi di dichiarazione non siano stati assolti in tutto o in parte ovvero qualora emergano indizi che il denaro contante, a prescindere dall'importo, potrebbe essere correlato ad attività criminose.

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